PRELAZIONE AGRARIA

22 aprile 2016

Si riporta qui di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5952/2016:

poiche' il diritto di prelazione e di riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, regolate dalla legge e non suscettibili di interpretazione estensiva, i diritti di prelazione e di riscatto del confinante, previsti dalla L. n. 817 del 1971, articolo 7, comma 2, n. 2), non spettano al socio della societa' semplice, affittuaria del fondo rustico, ancorche' il socio sia anche comproprietario del fondo, dal momento che la norma richiede la coincidenza tra la titolarita' del fondo e l'esercizio dell'attivita' agricola, nella specie riferibile alla societa'.

 SENTENZA

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